IL MINISTRO PER IL COMMERCIO CON L'ESTERO
                           DI CONCERTO CON
                      IL MINISTRO DELLE FINANZE
  Visto   il   decreto   luogotenenziale  16  gennaio  1946,  n.  12,
concernente attribuzioni del Ministero del commercio con l'estero;
  Visto  il  decreto-legge  6  giugno  1956,  n. 476, convertito, con
modificazioni, nella legge 25 luglio 1956, n. 786, concernente  nuove
norme  valutarie e l'istituzione di un mercato libero di biglietti di
Stato e di banca esteri;
  Visti  gli  articoli 11, 12 e 13 del regio decreto-legge 4 novembre
1926, n. 1923,  convertito  nella  legge  7  luglio  1927,  n.  1495,
concernenti  le infrazioni in materia di divieti di importazione e di
esportazione e relative sanzioni;
  Visto  il  decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973,
n. 43, che approva il testo unico delle disposizioni  legislative  in
materia doganale e successive modificazioni;
  Visto  il  decreto  ministeriale  6  maggio  1976,  pubblicato  nel
supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 157  del  16  luglio
1976,  concernente  il  regime  delle  importazioni  delle  merci,  e
successive modificazioni;
  Visto  il  decreto  ministeriale   12  marzo  1981,  pubblicato nel
supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 82 del 24 marzo 1981
recante  norme  concernenti  i  regolamenti  valutari  ed  i rapporti
finanziari con l'estero, e successive modificazioni;
  Visto  il  decreto  ministeriale  31  dicembre 1983, pubblicato nel
supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 64 del 5 marzo 1984,
concernente   l'applicazione  della  convenzione  di  Washington  sul
commercio internazionale delle specie di flora e di fauna selvatiche,
loro parti e prodotti derivati, minacciate di estinzione;
  Visto  il  decreto  ministeriale  18  luglio  1975  pubblicato  nel
supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 200  del  26  agosto
1985  recante  disposizioni  valutarie  concernenti  l'importazione e
l'esportazione di merci;
  Vista   la  decisione  CEE  n.  369/87  del  Consiglio  concernente
l'approvazione da  parte  della  Comunita'  economica  europea  della
convenzione  internazionale sul sistema armonizzato di designazione e
di codificazione delle merci adottata a Bruxelles il 14 giugno  1983,
e  il  relativo  protocollo di emendamento adottato a Bruxelles il 24
giugno 1986;
  Visto  il  regolamento  CEE  n. 2658/87 del Consiglio del 23 luglio
1987, relativo alla nomenclatura  tariffaria  e  statistica  ed  alla
tariffa  doganale  comune la cui entrata in vigore viene stabilita al
1› gennaio 1988;
  Ritenuta   la   necessita'   di  adeguare  l'attuale  regime  delle
importazioni  delle  merci  alla  nuova  nomenclatura  tariffaria   e
statistica  e di sostituire il suddetto decreto ministeriale 6 maggio
1976 e successive modifiche;
 
                               Decreta:
 
                               Art. 1.
       Raggruppamento in zone dei Paesi di origine delle merci
 
  1.  Ai  fini  dell'applicazione  delle  disposizioni  del  presente
decreto il regime delle importazioni  delle  merci  e'  stabilito  in
rapporto al Paese di origine delle merci stesse.
  2.  L'elenco  dei  Paesi,  raggruppati per zona di appartenenza, e'
riportato nell'allegato 1 al presente decreto.
  3.  I  Paesi  di  origine  delle merci sono raggruppati in tre zone
principali contraddistinte con le lettere "A", "B" e "C". La zona "A"
e'  suddivisa  in  tre  sottozone  contraddistinte con le lettere e i
numeri "A1", "A2" e "A3".