IL MINISTRO PER IL COMMERCIO CON L'ESTERO DI CONCERTO CON IL MINISTRO DELLE FINANZE Visto il decreto luogotenenziale 16 gennaio 1946, n. 12, concernente attribuzioni del Ministero del commercio con l'estero; Visto il decreto-legge 6 giugno 1956, n. 476, convertito, con modificazioni, nella legge 25 luglio 1956, n. 786, concernente nuove norme valutarie e l'istituzione di un mercato libero di biglietti di Stato e di banca esteri; Visti gli articoli 11, 12 e 13 del regio decreto-legge 4 novembre 1926, n. 1923, convertito nella legge 7 luglio 1927, n. 1495, concernenti le infrazioni in materia di divieti di importazione e di esportazione e relative sanzioni; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, che approva il testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale e successive modificazioni; Visto il decreto ministeriale 6 maggio 1976, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 157 del 16 luglio 1976, concernente il regime delle importazioni delle merci, e successive modificazioni; Visto il decreto ministeriale 12 marzo 1981, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 82 del 24 marzo 1981 recante norme concernenti i regolamenti valutari ed i rapporti finanziari con l'estero, e successive modificazioni; Visto il decreto ministeriale 31 dicembre 1983, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 64 del 5 marzo 1984, concernente l'applicazione della convenzione di Washington sul commercio internazionale delle specie di flora e di fauna selvatiche, loro parti e prodotti derivati, minacciate di estinzione; Visto il decreto ministeriale 18 luglio 1975 pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 200 del 26 agosto 1985 recante disposizioni valutarie concernenti l'importazione e l'esportazione di merci; Vista la decisione CEE n. 369/87 del Consiglio concernente l'approvazione da parte della Comunita' economica europea della convenzione internazionale sul sistema armonizzato di designazione e di codificazione delle merci adottata a Bruxelles il 14 giugno 1983, e il relativo protocollo di emendamento adottato a Bruxelles il 24 giugno 1986; Visto il regolamento CEE n. 2658/87 del Consiglio del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune la cui entrata in vigore viene stabilita al 1 gennaio 1988; Ritenuta la necessita' di adeguare l'attuale regime delle importazioni delle merci alla nuova nomenclatura tariffaria e statistica e di sostituire il suddetto decreto ministeriale 6 maggio 1976 e successive modifiche; Decreta: Art. 1. Raggruppamento in zone dei Paesi di origine delle merci 1. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni del presente decreto il regime delle importazioni delle merci e' stabilito in rapporto al Paese di origine delle merci stesse. 2. L'elenco dei Paesi, raggruppati per zona di appartenenza, e' riportato nell'allegato 1 al presente decreto. 3. I Paesi di origine delle merci sono raggruppati in tre zone principali contraddistinte con le lettere "A", "B" e "C". La zona "A" e' suddivisa in tre sottozone contraddistinte con le lettere e i numeri "A1", "A2" e "A3".